|
La nuova stagione della pianificazione del
territorio in Sardegna: il Piano paesaggistico regionale
Vista la disastrosa conclusione della pianificazione basata sui PTP,
culminata nel loro annullamento pressoché totale, e data la pericolosa
situazione di vacatio legis che per diversi anni ne seguì, tra la fine degli
anni novanta e l’inizio degli anni duemila – che l’amministrazione
regionale, nel quinquennio 1999-2004, non volle o non seppe affrontare,
alimentando, più o meno consapevolmente, speranze di deregulation
urbanistica soprattutto nelle zone costiere, certamente le più vulnerabili
alla pressione speculativa – la giunta regionale, nel 2004, espresse,
coerentemente con il programma elettorale del Presidente eletto, la volontà
di aprire una nuova stagione della pianificazione del territorio, fortemente
orientata alla tutela del territorio, costiero ed interno. Perno e
catalizzatore di questa nuova stagione sarebbe dovuto essere il PPR,
sostenuto e reso efficace da una nuova legge urbanistica regionale, cui, in
un processo cooperativo ed orientato alla sussidiarietà, avrebbero dovuto
contribuire, soprattutto in fase attuativa, gli enti locali, tramite i loro
strumenti urbanistici ed i loro approfondimenti in termini di conoscenza di
dettaglio del territorio.
Il primo atto di questo processo fu la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/1 del 10 Agosto del 2004, che si tradusse, qualche mese
dopo, nella Legge regionale 8/2004, che immediatamente venne ribattezzata
come “Legge salvacoste” (LSC). Questa legge stabilisce misure di
salvaguardia estremamente restrittive per i territori costieri, identificate
con la fascia di due chilometri dalla linea di battigia, che sarebbero
rimaste in vigore fino all’approvazione del PPR, il cui processo di
definizione, adozione e approvazione (DAA) la stessa LSC definisce in
maniera estremamente rigorosa.
Nello sviluppo del processo di DAA del PPR, l’amministrazione regionale
si è resa conto della necessità di riformare la legge urbanistica vigente,
per dare maggiore e più compiuta efficacia al nuovo piano, da collocare
nell’orizzonte giuridico della tutela paesaggistica definito dal CBCP, e,
pertanto, ha legato la conclusione del processo di DAA del PPR
all’approvazione della NLUR.
Il CBCP stabilisce un certo numero di caratteristiche obbligatorie per il
piano paesaggistico, che vale la pena discutere, in quanto costituiscono
altrettanti punti fermi del PPR, che lo configurano come strumento veramente
nuovo rispetto ai PTP della Legge 45/89.
1. Una prima caratteristica è rappresentata dal fatto che il piano
paesaggistico deve essere riferito all’intero territorio regionale. Il comma
1 dell’art. 135 del CBCP stabilisce, infatti, che “Le regioni assicurano che
il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine
sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani
paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio
regionale […]”. Sia la LSC che le NTA e la NLUR sottolinenano come il PPR,
che, ai sensi del citato comma del CBCP, è un “piano
urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici.” La LSC (art. 1, comma 2) indica che “Il PPR costituisce il
quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e
pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui
all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.” Le NTA, oltre che
confermare quanto stabilito dalla LSC (art. 1, comma 3; art. 4, comma 1),
specificano l’obbligo di adeguamento dei PUC, degli strumenti urbanistici
delle Province e dei piani di gestione delle aree protette, al PPR, ed il
ruolo sussidiario dei Comuni nella sua attuazione, soprattutto nei termini
della migliore specificazione ed integrazione dei contenuti (art. 4, comma
3). La NLUR puntualizza, nell’art. 15, che “La Regione approva il PPR,
principale strumento della pianificazione territoriale regionale, ai sensi
dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di
assicurare un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio.” (comma 1), e
che “Il PPR costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile
dell’intero territorio regionale, determina le linee di indirizzo per il
coordinamento degli altri atti di pianificazione e programmazione regionale,
provinciale e comunale e assume i contenuti di cui all’art. 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. […]” (comma 2)
Il PPR si configura, dunque, come un piano paesaggistico ex CBCP e viene
assunto, nella sua valenza urbanistica, come strumento sovraordinato della
pianificazione del territorio, con i suoi contenuti descrittivi,
prescrittivi e propositivi (art. 143, comma 3, del CBCP e art. 2, comma 2,
delle NTA). La Regione , quindi, nell’esercizio della sua competenza
legislativa primaria in materia di urbanistica, definisce ed approva il PPR,
che, oltre agli obiettivi ed alle funzioni che gli sono conferiti dal CBCP,
diventa la cornice ed il quadro programmatico della pianificazione del
territorio regionale. Quanto stabilito dalle NTA e dalla NLUR, inoltre,
consente di superare uno dei problemi fondamentali della precedente
legislazione, che, come descritto sopra, era rappresentato dal fatto che la
Regione , nel definire il quadro di riferimento per la pianificazione
regionale, si era occupata esclusivamente della fascia di due chilometri
dalla linea di battigia. Il PPR, evidentemente, riguarda l’intero territorio
della Sardegna, e, dunque, non vi sono zone più o meno degne di interesse da
parte della pianificazione regionale.
2. Il PPR si attua per ambiti, come stabilito dalla LSC (art. 1,
comma 3): “In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può
essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.” La
ragione fondamentale di questa facoltà che la Regione si attribuisce nella
definizione del PPR va ricondotta alla notevole complessità delle questioni
territoriali che il PPR deve trattare, soprattutto nella sua valenza di
riferimento generale per la pianificazione territoriale, oltre che per la
tutela del paesaggio. Data questa complessità, il legislatore riconosce che
sarebbe velleitario definire, adottare ed approvare in un anno e mezzo,
periodo durante il quale, dal Novembre 2004, le norme di salvaguardia della
LSC sarebbero rimaste in vigore, un PPR esteso a tutto il territorio
regionale. Secondo quanto stabilito dalle NTA, quindi, “Le disposizioni del
piano paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in
tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui
all’art. 14.” (art. 4, comma 4). D’altronde, sono riferite solo alla fascia
di due chilometri dalla costa le norme di salvaguardia della LSC, quindi
l’urgenza, per evitare un prolungamento del blocco dell’attività
pianificatoria dei comuni costieri oltre i tempi previsti dalla LSC indicava
la necessità di procedere prima di tutto alla definizione del PPR per questi
ambiti.
3. Il PPR individua i beni paesaggistici, conformemente al CBCP,
classificandoli in (art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):
· beni paesaggistici individui, cioè quelle categorie di beni
immobili i cui caratteri di individualità ne permettono un’identificazione
puntuale;
· beni paesaggistici d’insieme, cioè quelle categorie di beni
immobili con caratteri di diffusività spaziale composti da una pluralità di
elementi identitari coordinati in un sistema territoriale relazionale.
I beni paesaggistici individui sono quelli che il CBCP definisce
“immobili,” e sono identificati: ai sensi dell’art. 136, per il
riconoscimento dei quali come beni paesaggistici è necessario il
procedimento definito dagli artt. 137-141 del CBCP; ai sensi dell’art. 142;
ai sensi del comma 1, lettera i, dell’art. 143 del CBCP. I beni
paesaggistici d’insieme sono le “aree” identificate ai sensi dei medesimi
articoli. Per quanto riguarda le categorie di immobili ed aree individuati
ai sensi del citato comma dell’art. 143, questi necessitano di particolari
misure di salvaguardia, gestione ed utilizzazione (comma 2, lettera b,
dell’art. 8 delle NTA, e comma 1, lettera i, dell’art. 143 del CBCP). Ciò
che differenzia le aree e gli immobili che costituiscono beni paesaggistici
ai sensi degli artt. 142 e 143 del CBCP e quelli di cui all’articolo 136, è
che per questi è necessaria la procedura di individuazione. Quelli ai sensi
dell’art. 142 sono individuati senza bisogno di questa procedura. Quelli ai
sensi del comma 1, lettera i, dell’art. 143 possono essere individuati
solamente all’interno del piano paesaggistico.
Se si confrontano i contenuti del PPR definiti nel comma 1 dell’art 2
delle NTA e quelli del piano paesaggistico ai sensi del comma 1 dell’art.
143 del CBCP, si nota una sostanziale identità, il che significa che il PPR
assume in toto le competenze e gli obiettivi di tutela del piano
paesaggistico, ma costituisce, anche, “[…] il quadro di riferimento e di
coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale,
provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile.” (art. 1, comma 3, delle
NTA) Ha, quindi, anche valenza di piano urbanistico sovraordinato rispetto a
tutti gli strumenti della pianificazione regionale ai diversi livelli.
4. Come già sottolineato, il PPR si applica, nella sua attuale
stesura, solamente agli ambiti di paesaggio costieri, individuati nella
cartografia del PPR, secondo l’articolazione in assetto ambientale, assetto
storico-culturale e assetto insediativo. Per gli ambiti di paesaggio
costieri, che sono estremamente importanti per la Sardegna , poiché
costituiscono un’importante fonte potenziale di sviluppo economico legato al
turismo connesso al mare ed alle aree costiere, il PPR detta una disciplina
transitoria rigidamente conservativa, e un futuro approccio alla
pianificazione ed alla gestione delle zone marine e costiere basato su una
prassi concertativa tra Comuni costieri, Province e Regione in cui i Comuni
potrebbero vedere fortemente limitata la propria autonomia nella
pianificazione e nella gestione delle scelte urbanistiche sui propri
territori.
Queste problematiche sono riferibili alla natura di strumento urbanistico
sovraordinato del PPR, e costituiscono il punto di partenza per lo sviluppo
del programma di ricerca, che si focalizza sulle problematiche connesse al
recepimento del PPR negli strumenti della pianificazione comunale, con
particolare riferimento alle questioni legate al consenso/dissenso delle
comunità locali rispetto all’adeguamento dei PUC. La prossima sezione è
dedicata ad una discussione puntuale di queste problematiche.
|