La pianificazione del territorio in
Sardegna durante gli anni novanta: l’esperienza, negativa, dei piani
territoriali paesistici
I PTP, dopo una lunga e promettente stagione di studi, si sono ridotti
alla fascia di due chilometri dalla linea di costa, con ciò assolutamente
disattendendo la funzione di riferimento generale di coordinamento e di
orientamento delle scelte dell’organizzazione del territorio che la legge
assegnava loro, e definendo, inoltre, una sorta di distorsione patologica
sul territorio regionale, tra parti del territorio che, evidentemente,
valgono di più, quelle ricomprese nella fascia di due chilometri, e
tutte le altre, che valgono di meno. Di tutte le altre, la Regione si
disinteressava, lasciandole all’anarchia di una pianificazione comunale che
costruisce un territorio disarticolato a pelle di leopardo, quasi del tutto
privo di riconoscibilità e di connotati dominanti. Una vera e propria
rinuncia a pianificare è rappresentata, poi, dal vincolo di “integrale
conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei
rispettivi insiemi” riferito a “i terreni costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea della battigia” (art. 10 bis,
comma 1 della Legge 45/89). Da un lato, con motivazioni culturali
assolutamente oscure, la Regione riteneva degne di un coordinamento
territoriale che andasse oltre il limite comunale solo le zone della fascia
di due chilometri, dall’altro, di fatto, sulla quota-parte di questo
territorio che sembrava considerasse la più pregiata, esercitava un
coordinamento che si riduceva a porre un vincolo deterministicamente ed
immotivatamente rigido, che, di fatto, esprimeva una rinuncia totale
all’esercizio di qualunque ulteriore competenza di coordinamento ed
orientamento dei processi del territorio. La Regione , quindi, aveva deciso
che la definizione dell’assetto presente e futuro del territorio dell’Isola
si potesse agevolmente coordinare ed orientare pianificando una fascia di
1,7 chilometri a ridosso della costa.
Quale profonda dicotomia tra quest’attuazione e lo spirito della Legge
45/89, almeno nella sua stesura originaria, ma, anche, quale incredibile
ribaltamento rispetto alle grandi idee di riequilibrio territoriale a
livello regionale che orientarono la splendida stagione di speranze,
soprattutto per la rivitalizzazione delle zone interne, delle politiche
della Rinascita e della Programmazione degli anni sessanta e settanta!
Degli altri strumenti, teoricamente a sua disposizione per l’esercizio
delle proprie competenze, la Regione non si è mai dotata. Non ci sono
vincoli, direttive e schemi di assetto, se si eccettua una direttiva sulle
zone agricole. Il forte ritardo con cui i Comuni – solo una parte
minoritaria di quelli che avrebbero dovuto procedere all’adeguamento ha
effettivamente proceduto al recepimento dei PTP – hanno adeguato i loro
piani urbanistici a quelli territoriali paesistici della Regione, seppure
così limitati e limitanti, deriva anche dal fatto che la Regione non si è
dotata, e tuttora ancora non ha, una direttiva sulle aree urbane, e che la
pianificazione comunale abbia come riferimento formale ancora il vecchio
decreto “Floris” (n. 2266/U/1983), con la sua impostazione rigidamente
quantitativa e le sue aporie interpretative.
In questa condizione di profondo disorientamento vi erano, prima della
nuova stagione aperta dal CBCP, dal PPR e dalla NLUR, due grandi questioni
aperte, con risvolti profondi e, per certi versi, poco controllabili in
termini di ricadute sul territorio regionale, in assenza di un coordinamento
di alto profilo: le aree protette e la pianificazione provinciale.
Dopo oltre dieci anni dall’approvazione della Legge urbanistica regionale
45/89, ed in una situazione di pressoché totale anarchia, le Province hanno
cominciato lo studio dei propri piani urbanistici, che, secondo quanto
stabilito dall’art. 16, comma 2, della Legge 45/89, sono subordinati agli
atti di pianificazione regionale e non hanno corso in assenza di essi. Dando
per assodato che la Regione avesse ormai esaurito la sua attività in termini
di definizione dell’assetto del territorio con il bel risultato dei PTP,
peraltro annullati, escluso quello del Sinis, dal Presidente della
Repubblica dopo alcune sentenze del Consiglio di Stato in merito a ricorsi
presentati da un’associazione ambientalista, la pianificazione provinciale
poteva essere una nuova grande occasione, perché le Province non hanno, in
materia di urbanistica, solamente le competenze loro assegnate dalla legge
urbanistica regionale, bensì anche quelle, ben più ampie, loro conferite
dalle “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D.Lgs.
267/2000). L’art. 20, comma 2, stabilisce che l’amministrazione provinciale
adotta il piano territoriale di coordinamento che, in quanto tale, non può
essere considerato subordinato a quello territoriale paesistico, come indica
la legge 45/89, bensì, al più, dello stesso livello gerarchico, se non
sovraordinato. Non si poneva, comunque, il problema per quanto riguarda i
PTP della Sardegna, che erano riferiti solo ad una piccola porzione costiera
del territorio provinciale.
La stagione dei piani provinciali, con questa forte valenza di
coordinamento territoriale, sarebbe potuta essere una grande occasione per
superare le distorsioni patologiche indotte sul territorio dalla
pianificazione paesistica e per dar vita ad una stagione nuova e innovativa
della pianificazione in Sardegna, in cui, di fatto, le Province avrebbero
sostituito la Regione nell’esercizio del ruolo direttore dell’organizzazione
dell’assetto del territorio.
L’altra questione, aperta, addirittura, prima della vicenda della legge
urbanistica regionale, riguarda le aree protette regionali. La Legge 45/89
stabilisce che il piano del parco o della riserva naturale sostituisce il
piano territoriale paesistico, qualora questo sia già stato approvato per il
territorio dell’area protetta, e che, qualora non vi sia ancora questo
piano, il piano del parco abbia i contenuti definiti per il piano
territoriale paesistico e ne assuma la valenza (art. 10, comma 2).
Le potenzialità dell’istituzione di un parco o di una riserva naturale
erano, quindi, in termini di pianificazione del territorio, fortissime,
proprio in chiave di coordinamento territoriale, e avrebbero potuto essere
sfruttate per sopperire al carente esercizio delle competenze in materia di
definizione dell’assetto del territorio da parte della Regione. A
differenza, però, dei piani urbanistici provinciali, quelli delle aree
protette sono elaborati ed approvati dalla Giunta regionale (Legge 31/89,
art. 12). Pare difficile che la Regione , che, fino alla nuova stagione
inaugurata da PPR e NLUR, ha fatto della politica, o della non-politica,
delle aree protette lo stesso uso assolutamente inefficace che ha
contraddistinto la sua politica di coordinamento basata, o non-basata, sui
PTP, metta in atto prassi pianificatorie diverse per le aree protette
rispetto a quelle messe, o non messe, in atto per tutto il territorio
regionale esclusa la già descritta fascia degli 1,7 km nei pressi della
linea di costa.
La legge regionale sulle aree protette (31/89), quindi, in perfetta
coerenza, da questo punto di vista, con quella nazionale (394/91), individua
parchi e riserve come eventi rivoluzionari sull’assetto del territorio
regionale, eventi la cui realizzazione non è stata mai presa seriamente in
considerazione, fino ad ora, cioè dopo che circa diciassette anni sono
trascorsi dall’approvazione della legge, nell’attuazione dei programmi
politici delle diverse giunte che si sono succedute.
La Regione non ha esercitato in maniera adeguata le proprie competenze in
materia di pianificazione del territorio perché gli amministratori non hanno
mai percepito, da parte dei contesti locali, alcun incoraggiamento ed alcun
consenso a svolgere questo compito. Le prime proposte di definizione dei
PTP, solidamente fondate su letture del territorio basate su quadri
territoriali fondati su sistemi di unità paesaggistico-ambientali (UPA),
sono state via via depotenziate, fino ad essere totalmente svilite e
travisate, alla fine riducendo i piani a strumenti sostanzialmente
vincolistici e limitati ad una stretta fascia del territorio costiero.
Le ragioni di questo fallimento sono da ricondurre al fatto che il
processo di definizione delle proposte, e di costruzione dei quadri
ambientali, si é fermato prima che i contesti locali ne divenissero
soggetti. In altre parole, il processo di costruzione delle immagini
spaziali fondanti il processo di piano si è fermato prima di aprirsi, ed i
contesti locali hanno reagito in maniera negativa a letture del proprio
territorio, e a scelte di assetto del proprio territorio, che non erano in
grado di comprendere, probabilmente, più che di condividere. E le
amministrazioni regionali succedutesi, che hanno letto questo sostanziale
rifiuto soprattutto come un pericolo in termini elettoralistici, hanno
cercato, sin dall’inizio della vicenda, di rendere sempre meno invasivo
l’impatto territoriale della pianificazione paesistica, annullandone la
notevole efficacia potenziale.
Una forte conflittualità iniziale, come quella verificatasi nel caso
della Sardegna, che mai è stata affrontata e risolta, è significativa del
fatto che il processo deve orientarsi in modo tale che il contesto, da
oggetto, diventi soggetto della pianificazione ambientale. Il contesto,
quindi, deve giocare in modo innovativo il suo ruolo, che è fondamentale per
l’efficacia delle politiche del territorio, e che ne costituisce la base
interpretativa, cui si riferisce la lettura argomentata basata sulle UPA.
Il contesto, nella sintesi dei saperi, dovrebbe cooperare attraverso
l’apporto del proprio sapere comune, rispetto al quale il sapere tecnico
deve porsi in un atteggiamento di dialettica costruttiva – atteggiamento
che, per essere fecondo, deve essere reciproco[1].
Non vi è dubbio che è il sapere tecnico, da questo punto di vista, in una
posizione subordinata rispetto a quello comune, in un campo disciplinare
assolutamente fondato sulla prassi come quello della pianificazione
ambientale.
Il sapere tecnico trae da quello comune la sua ragion d’essere, in quanto
costituisce fonte informativa di approfondimento e di orientamento dei
processi, aperti, in atto sul territorio. Questi processi sono assolutamente
fondati sul sapere comune. Ha senso, per la pianificazione ambientale,
parlare di sapere tecnico solo se, potenzialmente, tale sapere, come momento
e parte dei processi territoriali, può divenire sapere comune, cioè
componente del senso comune inteso come “«un processo di comprensione e di
interpretazione che non può essere preso come un insieme di regole e
assunzioni, dal momento che riguarda le nostre azioni e la nostra storia
considerate nella loro globalità» [Tagliagambe, 1994]. Si tratta di quello
che viene generalmente chiamato il «senso comune, che non è altro che la
nostra storia personale e sociale» [Varela, 1987]” (Maciocco e Tagliagambe,
cit., p. 84). I quadri ambientali e la struttura del paesaggio
definita dalle UPA, in questo modo, esprimono questa dialettica costruttiva
e possono fondare processi condivisi di organizzazione dell’ambiente, e, in
quanto condivisi, efficaci.
Il ruolo sussidiario del sapere tecnico rispetto al sapere comune è
immagine del ruolo sussidiario che l’amministrazione regionale avrebbe
dovuto e dovrebbe svolgere rispetto ai contesti territoriali della Sardegna,
intesi come comunità ed amministrazioni locali, ruolo sussidiario auspicato
e riconosciuto dalla Legge 45/89 attraverso le competenze assegnate alla
Regione. Il fallimento del processo di piano si riconosce nel fatto che
queste competenze non sono state esercitate, quindi la definizione dei
quadri ambientali basati su sistemi di UPA non si è sviluppata come processo
aperto. I contesti locali hanno giocato un ruolo passivo, la cui inerzia ha
condotto ad esiti assolutamente inadeguati rispetto alle aspettative delle
comunità in termini di qualità della vita urbana e di sviluppo locale. I
quadri ambientali non hanno espresso la sintesi feconda tra sapere tecnico e
sapere comune che li avrebbe dovuti caratterizzare, e si sono rivelati
strumenti astratti ed inutilizzabili.
Va posto in evidenza, inoltre, che gli studi di base realizzati per la
definizione dei PTP della Sardegna costituiscono un patrimonio notevole le
cui potenzialità ancora aspettano di essere riconosciute ed utilizzate
pienamente, in quadri ambientali coerenti e confrontabili in un sistema
informativo territoriale regionale. Il fatto che questo sistema informativo
territoriale regionale non sia stato ancora realizzato, e che la NLUR ne
sancisca la necessità (art. 11 della NLUR), nonostante il notevole
patrimonio di dati disponibile, e che ad oggi non esista un sistema
informativo geografico regionale – la qual cosa evidenzia, anche, il rischio
incombente della dispersione delle informazioni finora accumulate – è
sintomatico del fallimento dei PTP della Sardegna e della poca fiducia nella
sua efficacia, anche potenziale, da parte dell’amministrazione regionale.
[1] Maciocco e Tagliagambe (1997, p. 271) notano che “I «mondi
possibili» rappresentano aspirazioni, speranze, desideri di
modificazione delle realtà e incidono sulla percezione dello spazio,
la forma urbana è l’esito di un’attività percettiva orientata da uno
sfondo di credenze. Ma non tutti i «mondi possibili» si avverano,
solo quelli a partire dalla realtà, che è quindi condizionante per
la costruzione di nuovi mondi insediativi. Il progetto
dell’insediamento umano, in quanto esso stesso «progetto
ambientale», non può che procedere dalla realtà, entro uno sfondo,
che viene interpretato e disvelato attraverso il confronto del
sapere disciplinare -e dei differenti saperi che vi interagiscono –
con il sapere comune degli uomini che abitano un territorio”.
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