|
L’adeguamento al Piano paesaggistico regionale dei piani
urbanistici comunali negli ambiti di paesaggio costieri
L’adeguamento dei PUC al PPR è, indubbiamente, il punto
nodale del processo di pianificazione cooperativa che il PPR, le sue NTA
e la NLUR , si propongono di mettere in atto. Il banco di prova
fondamentale è rappresentato dall’adeguamento al PPR dei PUC degli
ambiti di paesaggio costieri, che costituiscono l’oggetto di questa
prima fase della definizione del PPR, ai sensi del citato comma 3
dell’art. 1 della LSC ed anche del comma 2 dell’art. 15 della NLUR.
Le problematiche dell’adeguamento, in termini di potenziale conflitto
tra Regione ed enti locali, sono molteplici, e sono riferibili sia alla
procedura di adeguamento generale al PPR, prevista per tutti gli ambiti
di paesaggio, sia costieri che interni, sia per il regime di
pianificazione attuativa peculiare previsto dal PPR esclusivamente per
gli ambiti di paesaggio costieri. Le NTA, infatti, stabiliscono che “1.
Nella fascia costiera di cui all’art. 19 si osserva la seguente
disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di
trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12 e dal
successivo comma 2; […]. 2. Fermo quanto previsto dal comma precedente,
possono essere realizzati i seguenti interventi: 1) nell’ambito urbano,
previa approvazione dei PUC: a) trasformazioni finalizzate alla
realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai
centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della
compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di
ulteriori posti letto; 2) nelle aree già interessate da insediamenti
turistici o produttivi, previa intesa ai sensi dell’art. 11, 1° comma
lett. c): a) riqualificazione urbanistica e architettonica degli
insediamenti turistici o produttivi esistenti; b) riuso e trasformazione
a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti; c) completamento degli
insediamenti esistenti; 3) in tutta la fascia costiera: a) interventi di
conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici; b)
infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali,
preventivamente adeguati al PPR. 3. Gli interventi di cui al precedente
comma 2 si attuano: a) attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in
adeguamento alle disposizioni del PPR, secondo la disciplina vigente; b)
tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non
oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non
sia stato previsto in sede di adeguamento. L’intesa si attua ai sensi
dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza
strategica della fascia costiera. Le intese valutano le esigenze di
gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile
tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione
dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa
all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in
Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato
nell’ambito della Convenzione di Barcellona. A tal fine, in sede di
intesa, la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze
attraverso un apposito comitato per la qualità paesaggistica e
architettonica.” (art. 20, commi 1-3) Quand’anche, quindi, sia avvenuto
l’adeguamento, i Comuni costieri dovranno, comunque, subordinare
qualunque intervento di trasformazione della situazione esistente a
intese con Regione e Provincia.
Si tratta, dunque, di due distinte questioni di pianificazione
territoriale che, potenzialmente, costituiscono fonti di conflitto:
l’adeguamento dei PUC al PPR e, una volta avvenuto l’adeguamento, la
pianificazione nelle aree non edificate della fascia costiera. Nei due
paragrafi che seguono si trattano distintamente queste due
problematiche.
Le NTA (art. 107) e la NLUR (art. 15, comma 12) prevedono che i Comuni
adeguino i PUC al PPR entro un anno dalla sua approvazione. L’adeguamento
comporta il pieno recepimento dei contenuti descrittivi, prescrittivi e
propositivi relativi all’assetto ambientale, storico-culturale ed
insediativo, e di quanto indicato nelle schede tecniche redatte per ogni
ambito di paesaggio, per ora con riferimento ai soli ambiti di paesaggio
costieri.
La NLUR prevede che il processo di adozione ed approvazione del PUC, che
deve essere adeguato anche ai Piani di coordinamento delle Province (PCP),
possa iniziare con “una procedura di pianificazione concertata tra comune,
provincia, regione e altri soggetti pubblici interessati.” (art. 23, comma
1). La procedura di pianificazione concertata si conclude con un accordo di
pianificazione, basato su un documento preliminare redatto dalla Giunta
comunale (art. 23, commi 2-4). L’accordo di pianificazione consente di
evitare il controllo preventivo sul PUC adottato in maniera definitiva dal
Consiglio comunale da parte della Provincia, che darebbe luogo, in assenza
dell’accordo di pianificazione, ad un parere di valutazione della Provincia,
che accompagnerebbe il piano adottato (comma 11) nella sua trasmissione alla
Regione, che ha facoltà di approvarlo, respingerlo, oppure rimandarlo,
chiedendo delle integrazioni o dei cambiamenti (commi 13 e ss.).
È evidente come tutta la procedura prevista dalla NLUR per l’approvazione
del PUC o delle sue varianti, ed in particolare per il suo adeguamento al
PPR, ruoti intorno all’approvazione della Regione. Molto meno importante il
ruolo della Provincia che, in presenza dell’accordo di pianificazione, che è
un documento preliminare alla redazione del piano adottato dal Comune, non
ha addirittura voce in capitolo. La Regione , anche in presenza
dell’accordo di pianificazione, ha, invece, l’ultima parola, in quanto
spetta solo alla Regione la competenza di approvare il PUC.
Appare, quindi, chiaro come il legislatore regionale ritenga opportuno
mantenere, in tema di definizione, adozione ed approvazione delle politiche
del territorio, una prassi esclusivamente fondata sulla gerarchia delle
competenze, con l’amministrazione regionale al vertice della gerarchia. A
questo proposito è estremamente significativo l’enunciato della lettera a
del comma 3 dell’art. 1 della NLUR: “Le finalità di cui al comma precedente
sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed
efficienza, mediante: a) l’attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni
relative al governo del territorio non espressamente conferite
dall’ordinamento e dalla presente legge alla regione ed alle province;
[…]”. Si tratta, evidentemente, di una curiosa idea di sussidiarietà, che ne
dà un’interpretazione rovesciata rispetto a quanto stabilito nella Legge
59/97 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa,” art. 4, comma 3, lettera a): “[I
conferimenti di funzioni avvengono nell’osservanza del] principio di
sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane,
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative,
con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire
l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle
famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; […]”.
L’idea della sussidiarietà rovesciata, che evidenzia quanto poco i Comuni
siano coinvolti nella fase decisionale circa l’approvazione dei PUC, si
legge molto bene nei contributi che i Comuni sono chiamati ad offrire per il
completamento del processo di definizione della normativa del PPR, cui i PUC
devono adeguarsi. Tali contributi sono riconducibili a:
1. la collaborazione alla progettazione, realizzazione ed
aggiornamento del Sistema informativo territoriale regionale, strumento
fondamentale “nella definizione e nel coordinamento delle politiche di
tutela e valorizzazione paesaggistica” (art. 2, comma 2, lettera d, delle
NTA), strumento previsto anche dalla NLUR (art. 1, comma 6, lettera c);
2. la più precisa individuazione dei beni paesaggistici (immobili ed
aree) ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del CBCP, per altro già in larga
parte individuati nella cartografia del PPR, presenti nel territorio
comunale, per quanto riguarda gli assetti territoriali ambientale,
storico-culturale ed insediativo;
3. il recepimento puntuale di prescrizioni ed indirizzi relativi a
tutti gli assetti territoriali, prescrizioni ed indirizzi che, per quanto
non direttamente traducibili in norme tecniche di PUC, tuttavia sono
estremamente dettagliati, e, nello stesso tempo, di interpretazione
opinabile, il che apre la strada ad un forte potere discrezionale da parte
della Regione nell’approvazione dei PUC adottati dai Comuni, cosa che si
configura come un rischio notevole di conflittualità continua tra Regione e
Comuni, ma, anche, come una fonte potenziale di mancanza di trasparenza nei
rapporti tra Regione e Comuni nella definizione, attuazione e gestione delle
politiche del territorio.
Si tratta, veramente, di un ruolo fortemente ancillare rispetto a quello
della Regione, che si configura, veramente, come un completamento ed un
aiuto alla Regione perché possa esercitare il proprio ruolo di più o meno
assoluto controllo dell’attività urbanistica. Il comune entra in gioco solo
quando, gioco forza, la Regione ha bisogno di un sostegno.
A titolo di esempio, giova porre in evidenza come si configurano
prescrizioni ed indirizzi nel caso dell’assetto territoriale ambientale ed
insediativo.
Per quanto riguarda l’assetto territoriale ambientale, si consideri la
componente ambientale “Aree seminaturali” definita dall’art. 25 delle
NTA. Le prescrizioni e gli indirizzi, da recepire nell’adeguamento dei PUC,
sono contenuti, rispettivamente, negli artt. 26 e 27.[1]
Come è evidente dalla lettura della normativa di questi due articoli, il
ruolo che l’amministrazione regionale assume non è orientato alla
copianificazione con gli enti competenti per gli strumenti di pianificazione
sottoordinati, quanto, piuttosto, a formulare una serie di divieti che,
coattivamente, devono entrare a far parte delle norme attuative di questi
strumenti. Anche gli indirizzi puntano, in termini ben poco aperti alla
dialettica tra i diversi enti territoriali, a definire le modalità di
gestione e, in definitiva, gli usi possibili, di alcune tipologie di
contesto territoriale.
Per quanto riguarda l’assetto territoriale insediativo, si consideri la
categoria di aree e immobili “Edificato urbano – Espansioni in programma”
definita dall’art. 73 delle NTA. Le prescrizioni e gli indirizzi, da
recepire nell’adeguamento dei PUC, sono contenuti, rispettivamente, negli
artt. 74 e 75.[2]
Per ciò che concerne le prescrizioni, si punta a limitare fortemente la
possibilità dei Comuni di prevedere espansioni di tipo residenziale, che
vengono subordinate alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi, senza,
peraltro, indicare in che modo tali fabbisogni abitativi debbano essere
dimensionati. È da notare che la NLUR individua nelle “Direttive”
dell’amministrazione regionale gli strumenti per la formazione,
l’adeguamento e la gestione degli strumenti di pianificazione regionale
settoriale e degli enti locali (art. 15, comma 6), e stabilisce che sia una
futura Direttiva a definire i criteri di dimensionamento delle
trasformazioni territoriali e i criteri per la determinazione del fabbisogno
abitativo (comma 7). Tuttavia, fino all’approvazione delle Direttive
“rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell’Assessore regionale
dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, purché non in contrasto
con le disposizioni più restrittive di cui al D.P.G.R. del 3 agosto 1994 n°
228.” (comma 8) È da tenere presente che già la Legge urbanistica regionale
n. 45/1989 stabiliva più o meno lo stesso (art. 5, commi 2 e 4), e che
nessuna Direttiva sul dimensionamento del fabbisogno abitativo è mai entrata
in vigore. In questa situazione, la confusione e la mancanza di certezze
circa questo dimensionamento, configura un’aleatorietà inaccettabile su un
punto fondamentale della pianificazione urbana, e conferisce
all’amministrazione regionale un potere discrezionale immenso ed
ingiustificabile in rapporto all’approvazione dei PUC in adeguamento al PPR,
in relazione alle zone di espansione residenziale. Sta, infatti, alla
Regione giudicare in termini assolutamente discrezionali se il
dimensionamento del fabbisogno abitativo, da cui deriva la perimetrazione
delle zone di espansione, sia stato definito in maniera accettabile. Come,
anche, riesce difficile capire come questo fabbisogno verrà confrontato, in
mancanza di un’apposita Direttiva, con le possibilità di consolidamento e
recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 74 delle NTA). Stupisce,
poi, che questi bilanci debbano essere fatti con riferimento ad un orizzonte
temporale decennale, visti i tempi generalmente piuttosto lunghi del
processo di adozione ed approvazione dei PUC, e visto che i piani attuativi
(che partono ben dopo l’approvazione dei PUC) hanno tempi di attuazione che
possono arrivare ai dieci anni (Legge 1150/42, art. 16, comma 5).
Gli indirizzi per le “Espansioni in programma” sono, se possibile, ancora
più fumosi e non tecnicamente definiti rispetto alle prescrizioni. Come,
infatti, definire cosa intende l’art. 75 delle NTA quando stabilisce che “Al
fine di assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, gli strumenti
urbanistici dovranno proporre «modelli insediativi di riferimento», da
definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche dell’insediamento
esistente, e dovranno essere corredati da “progetti guida” in grado di
definire l’articolazione planovolumetrica della pianificazione attuativa e
di illustrare le tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali
costruttivi, in funzione degli obiettivi di qualità paesaggistica.”? Anche
in questo caso, il potere discrezionale dell’amministrazione regionale è
fortissimo. E, tuttavia, è nelle aree della fascia costiera che si
manifesta, per lo meno in termini potenziali, il forte orientamento
centralista del PPR. Alla discussione di questa problematica è dedicato il
prossimo paragrafo.
Come già richiamato, nella fascia costiera gli interventi “si attuano: a)
attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni
del PPR, secondo la disciplina vigente; b) tramite intesa nelle more della
predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o
successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede
di adeguamento. L’intesa si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c),
in considerazione della valenza strategica della fascia costiera. Le intese
valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un
equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi
e la conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002
relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC)
in Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato
nell’ambito della Convenzione di Barcellona. A tal fine, in sede di intesa,
la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze attraverso
un apposito comitato per la qualità paesaggistica e architettonica.” (NTA,
art. 20, comma 3, lettera b). Le zone escluse da questa disciplina sono: i
centri storici e le zone di completamento residenziale; le zone di
espansione residenziale, limitatamente alle aree su cui siano in vigore
piani attuativi i cui interventi siano in tutto o in parte realizzati, e
purché contigue a zone di completamento residenziale o di centro storico; le
zone per gli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, e le zone
per i servizi generali, limitatamente alle aree su cui siano in vigore piani
attuativi i cui interventi siano in tutto o in parte realizzati (NTA, art.
19, comma 3).
Qualunque intervento nelle aree della fascia costiera – una volta
avvenuto l’adeguamento dei PUC al PPR –, che sono definite e, quindi,
tutelate, dal PPR come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma 1,
lettera i del CBCP, e che sono delimitate nella cartografia del PPR, è,
dunque, soggetto ad intese dei Comuni con la Regione e le Province.
L’orientamento della Regione per i contenuti su cui si dovranno stipulare
le intese è evidentissimo nelle NTA per ciò che concerne la categoria di
aree e immobili “Insediamenti turistici” dell’assetto territoriale
insediativo.
Per questi insediamenti si prescrive: riqualificazione e recupero degli
insediamenti esistenti, anche a scopo ricettivo di qualità, e realizzazione
di nuovi insediamenti, ricettivi ed alberghieri, in aree contigue ad aree in
cui siano già presenti insediamenti, e, comunque, già antropizzate. Gli
indirizzi sono altresì coerenti con quest’impostazione, con incentivi a
trasformare le seconde case in strutture ricettive, con premi di cubatura, e
a spostare verso l’interno insediamenti turistici della fascia costiera, con
la possibilità di incrementarne la cubatura anche del 100%. Obiettivo da
perseguire obbligatoriamente nelle aree degli insediamenti turistici è la
riqualificazione paesaggistica e funzionale di questi insediamenti, con
normative specifiche del PUC che, a livello comunale, integrano quelle del
PPR. (artt. 89 e 90 delle NTA).
Si tratta, quindi, di trasformazioni finalizzate alla realizzazione di
residenze, servizi, ricettività solo se contigui ai centri abitati e
frazioni. Un ruolo fondamentale è da attribuire al risanamento ed alla
riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici
esistenti ed al riuso ed alla trasformazione a scopo turistico e ricettivo
di edifici esistenti. I nuovi insediamenti turistici dovranno avere
destinazione ricettiva e alberghiera con standard di qualità elevata, in
aree già antropizzate, e dovranno essere subordinati alla preventiva
verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del
fabbisogno di ulteriori posti letto; infrastrutture finalizzate a migliorare
e/o completare la fruibilità dei litorali; interventi di conservazione,
gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici. Nuove infrastrutture
puntuali o di rete si potranno realizzare, purché previste nei piani
settoriali, preventivamente adeguati al PPR (NTA, art. 20, comma 2, numero
3, lettera b). Come è evidente, lo sviluppo di insediamenti è esclusivamente
limitato ad aree in cui siano presenti insediamenti o contigue a queste
aree. I nuovi insediamenti turistici potranno, inoltre, avere destinazione
ricettiva ed alberghiera, quindi non potranno contenere nuove residenze, il
che implica che le nuove residenze non potranno sorgere in zona
turistica. Questi nuovi insediamenti dovranno, comunque, sorgere in aree già
antropizzate, e previa dimostrazione che occorrano ulteriori posti-letto –
oltre quelli che sono già disponibili o che potrebbero diventare disponibili
attraverso la riqualificazione ed il recupero di quanto già esiste – per una
fruizione che non superi la capacità di carico del litorale.
Le decisioni relative al futuro di queste aree sono fortemente
condizionate, sia per la pianificazione generale che per quella attuativa,
da orientamenti esogeni all’amministrazione comunale. Tali orientamenti
configurano, in queste decisioni, il riconoscimento delle aspettative e
delle istanze non solo delle comunità locali, ma, anche, di altre persone,
associazioni, gruppi di interesse e di potere. La dialettica e la soluzione
dei conflitti sono certamente meno controllabili, in questo quadro, dal
singolo Comune, mentre l’amministrazione regionale svolge un ruolo che,
nella migliore delle ipotesi, è di arbitro imparziale, e, nella peggiore, di
giocatore privilegiato. Momento fondamentale in cui questi nodi si
manifesteranno è l’adeguamento dei PUC ai PPR, che in questa ricerca viene
indagato con riferimento al contesto territoriale del comune di Sinnai.
[1] Le prescrizioni sono le seguenti (art. 26). 1. Nelle aree
seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione
del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di
pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità
ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli
interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e
del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di
conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle
condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di
degrado.
2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli
interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente
necessari per guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova
formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare
l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta,
ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad
eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento
di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio
edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini
su esposti; c) gli interventi infrastrutturali (viabilità,
elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino
alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio
o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi
strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del
suolo; d) rimboschimenti con specie esotiche.
3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno
essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso
impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici.
4. Nelle zone umide costiere e nelle aree con significativa
presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico
europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali
energetici, in una fascia contigua di 1000 metri , che comportino un
rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati
rischi di collisione, e di elettrocuzione per l’avifauna protetta
dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b)
impianti eolici;c) l’apertura di nuove strade al di sopra dei 900
metri ;
5. Nei sistemi fluviali e delle fasce latistanti comprensive
delle formazioni riparie sono vietati:
a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e
delle sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia; b) opere di
rimboschimento con specie esotiche; c) prelievi di sabbia in
mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e
la possibilità di rigenerazione.
6. Nei complessi dunali e nei litorali sabbiosi soggetti a
fruizione turistica sono vietati, se incompatibili con la
conservazione delle risorse naturali: a) l’accesso di mezzi
motorizzati sui litorali e sui complessi dunali;
b) asportazioni di materiali inerti; c) coltivazioni agrarie e
rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti storici.
7. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina comune
(Caretta caretta) è vietata la concessione di aree per la fruizione
turistica.
8. Nelle aree precedentemente forestate con specie esotiche
dovranno essere previsti interventi di riqualificazione e di
recupero con specie autoctone.
Gli indirizzi sono i seguenti (art. 27).
1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti
indirizzi:
Orientare: a) il governo delle zone umide costiere al concetto
della gestione integrata, e in particolare al mantenimento delle
attività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del
sale (saline) e alla conservazione della biodiversità; b) la
gestione e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti
a fruizione turistica al mantenimento o al miglioramento del loro
attuale assetto ecologico e paesaggistico, regolamentando
l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione
delle risorse naturali; c) la gestione delle aree pascolive in
funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va
comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività; d)
la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni
riparie e delle fasce latistanti al loro mantenimento e al
miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione
naturale degli alvei; e) la gestione e la disciplina delle grotte
soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che dovranno
tener conto della presenza di specie endemiche della fauna
cavernicola.
[2] Le prescrizioni sono le seguenti (art. 74). 1. Potranno
essere individuate nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali
solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni
abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, non soddisfatti dal
consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno
essere adiacenti all’urbanizzazione esistente secondo quanto
disposto dall’art. 21, commi 3 e 4, delle presenti norme e dovranno
essere definite planimetricamente in modo da configurare
conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico.
2. Al limite delle aree di espansione in programma, dovranno
essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto
divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature
non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.
Gli indirizzi sono i seguenti (art. 75).
1. Gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione
devono essere orientati a completare l’impianto urbano e ad
omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i
caratteri del contesto.
2. Gli interventi di nuova espansione saranno orientati alla
integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione
dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire
differenti livelli di centralità urbana.
3. Al fine di assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, gli
strumenti urbanistici dovranno proporre “modelli insediativi di
riferimento”, da definirsi attraverso puntuali analisi
morfo-tipologiche dell’insediamento esistente, e dovranno essere
corredati da “progetti guida” in grado di definire l’articolazione
planovolumetrica della pianificazione attuativa e di illustrare le
tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali
costruttivi, in funzione degli obiettivi di qualità paesaggistica.
4. I nuovi interventi dovranno assicurare, sotto il profilo delle
forme insediative e delle consistenze dimensionali, la compatibilità
con il contesto, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali
caratteristici delle attività da insediare.
|