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Definizione di un modello complessivo per la valutazione strategica delle decisioni della pianificazione urbana fondato sul riconoscimento delle istanze e delle aspettative delle comunità locali
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L’adeguamento al Piano paesaggistico regionale dei piani urbanistici comunali negli ambiti di paesaggio costieri

L’adeguamento dei PUC al PPR è, indubbiamente, il punto nodale del processo di pianificazione cooperativa che il PPR, le sue NTA e la NLUR , si propongono di mettere in atto.  Il banco di prova fondamentale è rappresentato dall’adeguamento al PPR dei PUC degli ambiti di paesaggio costieri, che costituiscono l’oggetto di questa prima fase della definizione del PPR, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della LSC ed anche del comma 2 dell’art. 15 della NLUR.

Le problematiche dell’adeguamento, in termini di potenziale conflitto tra Regione ed enti locali, sono molteplici, e sono riferibili sia alla procedura di adeguamento generale al PPR, prevista per tutti gli ambiti di paesaggio, sia costieri che interni, sia per il regime di pianificazione attuativa peculiare previsto dal PPR esclusivamente per gli ambiti di paesaggio costieri. Le NTA, infatti, stabiliscono che “1. Nella fascia costiera di cui all’art. 19 si osserva la seguente disciplina: a) Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12 e dal successivo comma 2; […]. 2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, possono essere realizzati i seguenti interventi: 1) nell’ambito urbano, previa approvazione dei PUC: a) trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi e ricettività solo se contigue ai centri abitati e subordinate alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto; 2) nelle aree già interessate da insediamenti turistici o produttivi, previa intesa ai sensi dell’art. 11, 1° comma lett. c): a) riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici o produttivi esistenti; b) riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti; c) completamento degli insediamenti esistenti; 3) in tutta la fascia costiera: a) interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici; b) infrastrutture puntuali o di rete, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al PPR. 3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 si attuano: a) attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del PPR, secondo la disciplina vigente; b) tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. L’intesa si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica della fascia costiera. Le intese valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona. A tal fine, in sede di intesa, la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze attraverso un apposito comitato per la qualità paesaggistica e architettonica.” (art. 20, commi 1-3)  Quand’anche, quindi, sia avvenuto l’adeguamento, i Comuni costieri dovranno, comunque, subordinare qualunque intervento di trasformazione della situazione esistente a intese con Regione e Provincia.

Si tratta, dunque, di due distinte questioni di pianificazione territoriale che, potenzialmente, costituiscono fonti di conflitto: l’adeguamento dei PUC al PPR e, una volta avvenuto l’adeguamento, la pianificazione nelle aree non edificate della fascia costiera.  Nei due paragrafi che seguono si trattano distintamente queste due problematiche.

Le NTA (art. 107) e la NLUR (art. 15, comma 12) prevedono che i Comuni adeguino i PUC al PPR entro un anno dalla sua approvazione. L’adeguamento comporta il pieno recepimento dei contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi relativi all’assetto ambientale, storico-culturale ed insediativo, e di quanto indicato nelle schede tecniche redatte per ogni ambito di paesaggio, per ora con riferimento ai soli ambiti di paesaggio costieri.

La NLUR prevede che il processo di adozione ed approvazione del PUC, che deve essere adeguato anche ai Piani di coordinamento delle Province (PCP), possa iniziare con “una procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, regione e altri soggetti pubblici interessati.” (art. 23, comma 1). La procedura di pianificazione concertata si conclude con un accordo di pianificazione, basato su un documento preliminare redatto dalla Giunta comunale (art. 23, commi 2-4).  L’accordo di pianificazione consente di evitare il controllo preventivo sul PUC adottato in maniera definitiva dal Consiglio comunale da parte della Provincia, che darebbe luogo, in assenza dell’accordo di pianificazione, ad un parere di valutazione della Provincia, che accompagnerebbe il piano adottato (comma 11) nella sua trasmissione alla Regione, che ha facoltà di approvarlo, respingerlo, oppure rimandarlo, chiedendo delle integrazioni o dei cambiamenti (commi 13 e ss.).

È evidente come tutta la procedura prevista dalla NLUR per l’approvazione del PUC o delle sue varianti, ed in particolare per il suo adeguamento al PPR, ruoti intorno all’approvazione della Regione. Molto meno importante il ruolo della Provincia che, in presenza dell’accordo di pianificazione, che è un documento preliminare alla redazione del piano adottato dal Comune, non ha addirittura voce in capitolo.  La Regione , anche in presenza dell’accordo di pianificazione, ha, invece, l’ultima parola, in quanto spetta solo alla Regione la competenza di approvare il PUC.

Appare, quindi, chiaro come il legislatore regionale ritenga opportuno mantenere, in tema di definizione, adozione ed approvazione delle politiche del territorio, una prassi esclusivamente fondata sulla gerarchia delle competenze, con l’amministrazione regionale al vertice della gerarchia. A questo proposito è estremamente significativo l’enunciato della lettera a del comma 3 dell’art. 1 della NLUR: “Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza, mediante: a) l’attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente conferite dall’ordinamento e dalla presente legge alla regione ed alle province; […]”. Si tratta, evidentemente, di una curiosa idea di sussidiarietà, che ne dà un’interpretazione rovesciata rispetto a quanto stabilito nella Legge 59/97 (“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,” art. 4, comma 3, lettera a): “[I conferimenti di funzioni avvengono nell’osservanza del] principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; […]”.

L’idea della sussidiarietà rovesciata, che evidenzia quanto poco i Comuni siano coinvolti nella fase decisionale circa l’approvazione dei PUC, si legge molto bene nei contributi che i Comuni sono chiamati ad offrire per il completamento del processo di definizione della normativa del PPR, cui i PUC devono adeguarsi. Tali contributi sono riconducibili a:

1.      la collaborazione alla progettazione, realizzazione ed aggiornamento del Sistema informativo territoriale regionale, strumento fondamentale “nella definizione e nel coordinamento delle politiche di tutela e valorizzazione paesaggistica” (art. 2, comma 2, lettera d, delle NTA), strumento previsto anche dalla NLUR (art. 1, comma 6, lettera c);

2.      la più precisa individuazione dei beni paesaggistici (immobili ed aree) ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del CBCP, per altro già in larga parte individuati nella cartografia del PPR, presenti nel territorio comunale, per quanto riguarda gli assetti territoriali ambientale, storico-culturale ed insediativo;

3.      il recepimento puntuale di prescrizioni ed indirizzi relativi a tutti gli assetti territoriali, prescrizioni ed indirizzi che, per quanto non direttamente traducibili in norme tecniche di PUC, tuttavia sono estremamente dettagliati, e, nello stesso tempo, di interpretazione opinabile, il che apre la strada ad un forte potere discrezionale da parte della Regione nell’approvazione dei PUC adottati dai Comuni, cosa che si configura come un rischio notevole di conflittualità continua tra Regione e Comuni, ma, anche, come una fonte potenziale di mancanza di trasparenza nei rapporti tra Regione e Comuni nella definizione, attuazione e gestione delle politiche del territorio.

Si tratta, veramente, di un ruolo fortemente ancillare rispetto a quello della Regione, che si configura, veramente, come un completamento ed un aiuto alla Regione perché possa esercitare il proprio ruolo di più o meno assoluto controllo dell’attività urbanistica.  Il comune entra in gioco solo quando, gioco forza, la Regione ha bisogno di un sostegno.

A titolo di esempio, giova porre in evidenza come si configurano prescrizioni ed indirizzi nel caso dell’assetto territoriale ambientale ed insediativo.

Per quanto riguarda l’assetto territoriale ambientale, si consideri la componente ambientale “Aree seminaturali” definita dall’art. 25 delle NTA. Le prescrizioni e gli indirizzi, da recepire nell’adeguamento dei PUC, sono contenuti, rispettivamente, negli artt. 26 e 27.[1]  Come è evidente dalla lettura della normativa di questi due articoli, il ruolo che l’amministrazione regionale assume non è orientato alla copianificazione con gli enti competenti per gli strumenti di pianificazione sottoordinati, quanto, piuttosto, a formulare una serie di divieti che, coattivamente, devono entrare a far parte delle norme attuative di questi strumenti. Anche gli indirizzi puntano, in termini ben poco aperti alla dialettica tra i diversi enti territoriali, a definire le modalità di gestione e, in definitiva, gli usi possibili, di alcune tipologie di contesto territoriale.

Per quanto riguarda l’assetto territoriale insediativo, si consideri la categoria di aree e immobili “Edificato urbano – Espansioni in programma” definita dall’art. 73 delle NTA. Le prescrizioni e gli indirizzi, da recepire nell’adeguamento dei PUC, sono contenuti, rispettivamente, negli artt. 74 e 75.[2]  Per ciò che concerne le prescrizioni, si punta a limitare fortemente la possibilità dei Comuni di prevedere espansioni di tipo residenziale, che vengono subordinate alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi, senza, peraltro, indicare in che modo tali fabbisogni abitativi debbano essere dimensionati. È da notare che la NLUR individua nelle “Direttive” dell’amministrazione regionale gli strumenti per la formazione, l’adeguamento e la gestione degli strumenti di pianificazione regionale settoriale e degli enti locali (art. 15, comma 6), e stabilisce che sia una futura Direttiva a definire i criteri di dimensionamento delle trasformazioni territoriali e i criteri per la determinazione del fabbisogno abitativo (comma 7). Tuttavia, fino all’approvazione delle Direttive “rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U, purché non in contrasto con le disposizioni più restrittive di cui al D.P.G.R. del 3 agosto 1994 n° 228.” (comma 8) È da tenere presente che già la Legge urbanistica regionale n. 45/1989 stabiliva più o meno lo stesso (art. 5, commi 2 e 4), e che nessuna Direttiva sul dimensionamento del fabbisogno abitativo è mai entrata in vigore. In questa situazione, la confusione e la mancanza di certezze circa questo dimensionamento, configura un’aleatorietà inaccettabile su un punto fondamentale della pianificazione urbana, e conferisce all’amministrazione regionale un potere discrezionale immenso ed ingiustificabile in rapporto all’approvazione dei PUC in adeguamento al PPR, in relazione alle zone di espansione residenziale. Sta, infatti, alla Regione giudicare in termini assolutamente discrezionali se il dimensionamento del fabbisogno abitativo, da cui deriva la perimetrazione delle zone di espansione, sia stato definito in maniera accettabile.  Come, anche, riesce difficile capire come questo fabbisogno verrà confrontato, in mancanza di un’apposita Direttiva, con le possibilità di consolidamento e recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 74 delle NTA). Stupisce, poi, che questi bilanci debbano essere fatti con riferimento ad un orizzonte temporale decennale, visti i tempi generalmente piuttosto lunghi del processo di adozione ed approvazione dei PUC, e visto che i piani attuativi (che partono ben dopo l’approvazione dei PUC) hanno tempi di attuazione che possono arrivare ai dieci anni (Legge 1150/42, art. 16, comma 5).

Gli indirizzi per le “Espansioni in programma” sono, se possibile, ancora più fumosi e non tecnicamente definiti rispetto alle prescrizioni. Come, infatti, definire cosa intende l’art. 75 delle NTA quando stabilisce che “Al fine di assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, gli strumenti urbanistici dovranno proporre «modelli insediativi di riferimento», da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche dell’insediamento esistente, e dovranno essere corredati da “progetti guida” in grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pianificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione degli obiettivi di qualità paesaggistica.”?  Anche in questo caso, il potere discrezionale dell’amministrazione regionale è fortissimo. E, tuttavia, è nelle aree della fascia costiera che si manifesta, per lo meno in termini potenziali, il forte orientamento centralista del PPR. Alla discussione di questa problematica è dedicato il prossimo paragrafo.

Come già richiamato, nella fascia costiera gli interventi “si attuano: a) attraverso la predisposizione dei nuovi PUC in adeguamento alle disposizioni del PPR, secondo la disciplina vigente; b) tramite intesa nelle more della predisposizione del PUC, e comunque non oltre i dodici mesi, o successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di adeguamento. L’intesa si attua ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), in considerazione della valenza strategica della fascia costiera. Le intese valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean Action Plan” (MAP), elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona. A tal fine, in sede di intesa, la Regione si può avvalere di specifiche conoscenze e competenze attraverso un apposito comitato per la qualità paesaggistica e architettonica.” (NTA, art. 20, comma 3, lettera b). Le zone escluse da questa disciplina sono: i centri storici e le zone di completamento residenziale; le zone di espansione residenziale, limitatamente alle aree su cui siano in vigore piani attuativi i cui interventi siano in tutto o in parte realizzati, e purché contigue a zone di completamento residenziale o di centro storico; le zone per gli insediamenti artigianali, industriali e commerciali, e le zone per i servizi generali, limitatamente alle aree su cui siano in vigore piani attuativi i cui interventi siano in tutto o in parte realizzati (NTA, art. 19, comma 3).

Qualunque intervento nelle aree della fascia costiera – una volta avvenuto l’adeguamento dei PUC al PPR –, che sono definite e, quindi, tutelate, dal PPR come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i del CBCP, e che sono delimitate nella cartografia del PPR, è, dunque, soggetto ad intese dei Comuni con la Regione e le Province.

L’orientamento della Regione per i contenuti su cui si dovranno stipulare le intese è evidentissimo nelle NTA per ciò che concerne la categoria di aree e immobili “Insediamenti turistici” dell’assetto territoriale insediativo.

Per questi insediamenti si prescrive: riqualificazione e recupero degli insediamenti esistenti, anche a scopo ricettivo di qualità, e realizzazione di nuovi insediamenti, ricettivi ed alberghieri, in aree contigue ad aree in cui siano già presenti insediamenti, e, comunque, già antropizzate. Gli indirizzi sono altresì coerenti con quest’impostazione, con incentivi a trasformare le seconde case in strutture ricettive, con premi di cubatura, e a spostare verso l’interno insediamenti turistici della fascia costiera, con la possibilità di incrementarne la cubatura anche del 100%.  Obiettivo da perseguire obbligatoriamente nelle aree degli insediamenti turistici è la riqualificazione paesaggistica e funzionale di questi insediamenti, con normative specifiche del PUC che, a livello comunale, integrano quelle del PPR. (artt. 89 e 90 delle NTA).

Si tratta, quindi, di trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi, ricettività solo se contigui ai centri abitati e frazioni. Un ruolo fondamentale è da attribuire al risanamento ed alla riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici esistenti ed al riuso ed alla trasformazione a scopo turistico e ricettivo di edifici esistenti.  I nuovi insediamenti turistici dovranno avere destinazione ricettiva e alberghiera con standard di qualità elevata, in aree già antropizzate, e dovranno essere subordinati alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto; infrastrutture finalizzate a migliorare e/o completare la fruibilità dei litorali; interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici.  Nuove infrastrutture puntuali o di rete si potranno realizzare, purché previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al PPR (NTA, art. 20, comma 2, numero 3, lettera b). Come è evidente, lo sviluppo di insediamenti è esclusivamente limitato ad aree in cui siano presenti insediamenti o contigue a queste aree.  I nuovi insediamenti turistici potranno, inoltre, avere destinazione ricettiva ed alberghiera, quindi non potranno contenere nuove residenze, il che implica che le nuove residenze non potranno sorgere in zona turistica. Questi nuovi insediamenti dovranno, comunque, sorgere in aree già antropizzate, e previa dimostrazione che occorrano ulteriori posti-letto – oltre quelli che sono già disponibili o che potrebbero diventare disponibili attraverso la riqualificazione ed il recupero di quanto già esiste – per una fruizione che non superi la capacità di carico del litorale.

Le decisioni relative al futuro di queste aree sono fortemente condizionate, sia per la pianificazione generale che per quella attuativa, da orientamenti esogeni all’amministrazione comunale.  Tali orientamenti configurano, in queste decisioni, il riconoscimento delle aspettative e delle istanze non solo delle comunità locali, ma, anche, di altre persone, associazioni, gruppi di interesse e di potere. La dialettica e la soluzione dei conflitti sono certamente meno controllabili, in questo quadro, dal singolo Comune, mentre l’amministrazione regionale svolge un ruolo che, nella migliore delle ipotesi, è di arbitro imparziale, e, nella peggiore, di giocatore privilegiato. Momento fondamentale in cui questi nodi si manifesteranno è l’adeguamento dei PUC ai PPR, che in questa ricerca viene indagato con riferimento al contesto territoriale del comune di Sinnai.


 
[1] Le prescrizioni sono le seguenti (art. 26).

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado.

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; b) ogni nuova edificazione, ad eccezione di interventi di recupero e riqualificazione senza aumento di superficie coperta e cambiamenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente, funzionali agli interventi programmati ai fini su esposti; c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo; d) rimboschimenti con specie esotiche.

3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici.

4. Nelle zone umide costiere e nelle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico europeo, sono vietati: a) gli interventi infrastrutturali energetici, in una fascia contigua di 1000 metri , che comportino un rilevante impatto negativo nella percezione del paesaggio ed elevati rischi di collisione, e di elettrocuzione per l’avifauna protetta dalla normativa comunitaria e regionale (L.R. n. 23/1998); b) impianti eolici;c) l’apertura di nuove strade al di sopra dei 900 metri ;

5. Nei sistemi fluviali e delle fasce latistanti comprensive delle formazioni riparie sono vietati:

a) interventi che comportino la cementificazione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia; b) opere di rimboschimento con specie esotiche; c) prelievi di sabbia in mancanza di specifici progetti che ne dimostrino la compatibilità e la possibilità di rigenerazione.

6. Nei complessi dunali e nei litorali sabbiosi soggetti a fruizione turistica sono vietati, se incompatibili con la conservazione delle risorse naturali: a) l’accesso di mezzi motorizzati sui litorali e sui complessi dunali;

b) asportazioni di materiali inerti; c) coltivazioni agrarie e rimboschimenti produttivi, ad eccezione dei vigneti storici.

7. Nei siti di riproduzione recente della tartaruga marina comune (Caretta caretta) è vietata la concessione di aree per la fruizione turistica.

8. Nelle aree precedentemente forestate con specie esotiche dovranno essere previsti interventi di riqualificazione e di recupero con specie autoctone.

Gli indirizzi sono i seguenti (art. 27).

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi:

Orientare: a) il governo delle zone umide costiere al concetto della gestione integrata, e in particolare al mantenimento delle attività della pesca stagnale tradizionale, della produzione del sale (saline) e alla conservazione della biodiversità; b) la gestione e la disciplina delle dune e dei litorali sabbiosi soggetti a fruizione turistica al mantenimento o al miglioramento del loro attuale assetto ecologico e paesaggistico, regolamentando l’accessibilità e la fruizione compatibile con la conservazione delle risorse naturali; c) la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività; d) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni riparie e delle fasce latistanti al loro mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei; e) la gestione e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che dovranno tener conto della presenza di specie endemiche della fauna cavernicola.

[2] Le prescrizioni sono le seguenti (art. 74).

1. Potranno essere individuate nuove aree da urbanizzare ai fini residenziali solo successivamente alla dimostrazione di reali fabbisogni abitativi, nell’orizzonte temporale decennale, non soddisfatti dal consolidamento e dal recupero dell’esistente. Tali aree dovranno essere adiacenti all’urbanizzazione esistente secondo quanto disposto dall’art. 21, commi 3 e 4, delle presenti norme e dovranno essere definite planimetricamente in modo da configurare conformazioni articolate e relazionate al contesto paesaggistico.

2. Al limite delle aree di espansione in programma, dovranno essere individuate e normate le aree verdi nelle quali è fatto divieto di realizzare qualsiasi forma di residenza e di attrezzature non programmate dalla pianificazione comunale dei servizi.

Gli indirizzi sono i seguenti (art. 75).

1. Gli interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione devono essere orientati a completare l’impianto urbano e ad omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri del contesto.

2. Gli interventi di nuova espansione saranno orientati alla integrazione plurifunzionale, verificando e rafforzando la dotazione dei servizi e delle attrezzature collettive in modo da costituire differenti livelli di centralità urbana.

3. Al fine di assicurare la opportuna coerenza dell’insieme, gli strumenti urbanistici dovranno proporre “modelli insediativi di riferimento”, da definirsi attraverso puntuali analisi morfo-tipologiche dell’insediamento esistente, e dovranno essere corredati da “progetti guida” in grado di definire l’articolazione planovolumetrica della pianificazione attuativa e di illustrare le tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali costruttivi, in funzione degli obiettivi di qualità paesaggistica.

4. I nuovi interventi dovranno assicurare, sotto il profilo delle forme insediative e delle consistenze dimensionali, la compatibilità con il contesto, avuto riguardo ai requisiti tipologici e funzionali caratteristici delle attività da insediare.


  
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Sezione di Urbanistica.